Riforma del catasto, lo schema sulle nuove commissioni censuarie

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRACon la delega conferita dall’art. 2, legge n. 23/2014 il legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per la riorganizzazione delle competenze relative alle commissioni censuarie. Tali organismi, attualmente disciplinati dal dpr n. 650/1972, rivestono un ruolo central INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Con la delega conferita dall’art. 2, legge n. 23/2014 il legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per la riorganizzazione delle competenze relative alle commissioni censuarie.

Tali organismi, attualmente disciplinati dal dpr n. 650/1972, rivestono un ruolo centrale nei procedimenti di determinazione delle tariffe d’estimo, a sostegno dell’amministrazione finanziaria.
 
In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate alla prevista revisione del sistema estimativo, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l’attuazione della suddetta riforma.

Nel dettaglio, l’art. 1 del provvedimento ripartisce le commissioni censuarie in commissioni locali (aventi sede nelle città capoluogo individuate in una tabella allegata al decreto) e centrale, con sede a Roma.
 
A loro volta, le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni, una in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo.

Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell’Economia. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede, tra magistrati ordinari o amministrativi o tra presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

In tale contesto – come precisato nella relazione tecnica – l’impianto normativo è finalizzato a mantenere un sostanziale equilibrio fra le competenze attribuite, il numero dei componenti e l’obiettivo di evitare un eccessivo appesantimento dell’organismo collegiale. L’art. 3 del decreto, nel definire le modalità di nomina dei componenti, stabilisce che la scelta sia operata dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, nell’ambito di una rosa di designazioni effettuate da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anci e dal Prefetto.

In particolare, tra i sei membri di cui si compone ciascuna commissione locale, ci saranno due rappresentanti delle Entrate, uno degli enti locali e tre rappresentanti estratti dal mondo professionale, tecnico e universitario (con specializzazione in statistica ed econometria).
 
Per quanto concerne la commissione centrale, il provvedimento fissa in 25 il numero di componenti. Il ruolo di presidenza è riservato a un magistrato ordinario o amministrativo (con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata), su nomina del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Mef.

Sul piano delle incompatibilità, il provvedimento stabilisce che non possono essere nominati quali componenti delle commissioni i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri degli enti locali,  i dirigenti di partito, i Prefetti, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, forze armate e di polizia, i consulenti che esercitino abitualmente attività di assistenza e rappresentanza nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico amministrativa. I presidenti e i componenti delle commissioni restano in carica 5 anni.
Riforma del catasto, lo schema sulle nuove commissioni censuarie”