Nuova chance per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALa Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) prevede ancora una volta la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufrui INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

La Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, n. 300) prevede ancora una volta la riapertura dei termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà però in questo caso pari all’8% per i terreni ed all’8% o 4% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno da considerarsi «qualificate», applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. Infatti, il comma 626 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015, come emerge dal maxiemendamento governativo approvato, dispone che "Le aliquote delle imposte sostitutive … sono raddoppiate".

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2015, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2015. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2015, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

La rivalutazione, per rideterminare il valore d’acquisto dei beni in questione che risultino posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale alla data 1° gennaio 2015, può essere effettuata dai seguenti contribuenti:

– persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
– società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
– enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa.

Si rende tuttavia necessaria la consueta redazione dell’apposita perizia giurata da predisporre entro il termine del 30 giugno 2015. La perizia necessaria per l’affrancamento può essere redatta anche successivamente alla cessione delle partecipazioni purché entro la scadenza del 30 giugno 2015.

La perizia di stima deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che, per effetto di quanto previsto nel D.L. n. 70/2011, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione in commento, è possibile:

– detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione l’imposta già versata per precedenti rivalutazioni aventi ad oggetto gli stessi beni;
– richiedere il rimborso dei versamenti effettuati.

Resta chiaramente fermo che l’importo del rimborso non potrà essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Nel caso il cui il contribuente opti per il pagamento rateale, le scadenze della seconda e terza rata sarebbero, rispettivamente, il 30 giugno del 2016 e del 2017; in questo caso dovranno essere aggiunti all’imposta sostitutiva dovuta anche gli interessi nella misura del 3% annuo.

Nuova chance per la rivalutazione di terreni e partecipazioni”