Gare progettazione, solo i progetti realizzati valgono come referenza

 INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALa valutazione dei requisiti per la partecipazione ad una gara deve basarsi sui servizi di ingegneria svolti nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altri committenti privati e seguiti dalla realizzazione dell’opera. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 2180/2014.Il Tribunale Amministrativo ha spiegato che, in base al Dpr 207/2010, per la valutazione, i progetti devono essere stat  INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

La valutazione dei requisiti per la partecipazione ad una gara deve basarsi sui servizi di ingegneria svolti nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altri committenti privati e seguiti dalla realizzazione dell’opera. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 2180/2014.

Il Tribunale Amministrativo ha spiegato che, in base al Dpr 207/2010, per la valutazione, i progetti devono essere stati approvati dalla Stazione Appaltante e poi realizzati, al contrario, non è possibile usare come referenza la progettazione di opere che poi non sono stati né approvati né realizzati, cioè che non si sono aggiudicati la gara.

La stessa regola dell’opera realizzata vale per i servizi di progettazione resi a clienti privati. Il Tar ha infatti chiarito che possono essere presi in considerazione solo quelli seguiti dalla realizzazione del lavoro. La prova dell’avvenuta costruzione deve emergere dagli atti di autorizzazione o dai certificati di collaudo.

Nel caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo del Lazio, era stata chiesta l’esclusione di un’impresa che, come prova della sua idoneità a partecipare ad una gara, aveva presentato la progettazione di opere non approvate dalla Stazione Appaltante e quindi non realizzate.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso ed escluso l’impresa dall’appalto.

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