Cubatura e abuso di diritto
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAABUSO DI DIRITTO IN EDILIZIAAggirare le norme sulla cubatura degli immobili costituisce abuso del diritto. Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 28.06.2012 n° 10807È abuso del diritto aggirare le norme sulla cubatura degli immobili per risparmiare sull’imposta di registro o sull’Iva. Infatti, anche le zone dell’abitazione non abitabili perché aventi per esempio un soff INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
ABUSO DI DIRITTO IN EDILIZIA
Aggirare le norme sulla cubatura degli immobili costituisce abuso del diritto. Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 28.06.2012 n° 10807
È abuso del diritto aggirare le norme sulla cubatura degli immobili per risparmiare sull’imposta di registro o sull’Iva. Infatti, anche le zone dell’abitazione non abitabili perché aventi per esempio un soffitto troppo basso, come la sala hobby, entrano nel calcolo della metratura globale facendo perdere l’agevolazione fiscale prima casa.
È quanto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 10807 del 28 giugno 2012. Ad avviso della sezione tributaria l’abuso del diritto è ravvisabile in tutte «quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo».
Questa nozione, per la sua generalità e per il fondamento costituzionale (art. 53 Cost.) che la sorregge, naturalmente, «è applicabile e deve essere applicata anche al trattamento fiscale degli immobili sì che deve ritenersi costituire, appunto, abuso del diritto (comunque a fini fiscali, se non pure a fini edilizi) la pratica costruttiva di sostanziale aggiramento delle disposizioni, anche dei regolamenti comunali, sulla cubatura degli immobili quante volte l’ utilizzo di questo specifico elemento non sia dettato da ragioni costruttive e/o economiche (o, comunque, da qualsivoglia valida ragione diversa da quella fiscali) ma assuma soltanto rilievo fiscale per la sua idoneità ad aggirare la «ratio» delle afferenti norme, determinando una indebita minore tassazione».
Nelle motivazioni la sezione tributaria ha precisato che anche le zone della casa prive dell’abitabilità contribuiscono ad accrescere la metratura ai fini dell’imposta di registro. In questo caso la sala hobby di circa 100 mq, non abitabile perché con il soffitto troppo basso, ha contribuito a superare i 240 mq sotto i quali l’imposta di registro si paga in misura agevolata.
Per la Cassazione deve considerarsi, superficie computabile tutta quella che fa parte della casa quindi dell’intero complesso costruttivo (con esclusione, ovviamente, di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine), quante volte sia utile a costituire (costituenti) unico alloggio padronale. Insomma, «l’utilità evocata dalla norma – nella quale manca qualsiasi riferimento, quand’anche indiretto o implicito, ma sempre inequivoco, alla abitabilità in senso giuridico – implica la idoneità, esclusivamente fattuale, di una determinata “superficie” chiusa da muri (perciò «case”) a integrare un «alloggio padronale”, ovverosia a consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni (di ogni genere) proprie della vita del “padrone” (non svolgendo l’aggettivo “padronale” una funzione pleonastica ma evidentemente qualificativa) dell’“alloggio”».
Cubatura e abuso di diritto”