Confprofessioni: ecco le misure per i professionisti

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Legge di Stabilità

La nuova legge di Stabilità è stata depositata al Senato il 25 ottobre scroso. Per quanto concerne le Partite IVA e i Professionisti autonomi, sono quattro le novità.

– Regimi agevolati per i Lavoratori Autonomi e le Partite IVA

 

Si evidenzia un ammorbidimento delle condizioni che consentono l’accesso e la permanenza dei professionisti all’interno del regime forfettario con aliquota imponibile sul reddito imponibile del 15%. Inoltre, per i Professionisti tecnici la soglia per rientrare passa da 15.000 euro a 30.000 euro, mentre per chi lavora nelle attività “Costruzioni e attività immobiliare” sale da 15.000 euro attuali a 25.000 euro;

– Regimi fiscali agevolati previsti anche per chi intende creare una start up

L’aliquota applicabile per questo genere di attività imprenditoriali passa dal 10 al 5% e si estende anche il periodo in cui sarà possibile sfruttare questa agevolazione dagli attuali 3 a 5 anni.

Restano uguali, rispetto alla scorsa legge di Stabilita, le condizioni da rispettare per usufruire di questo regime agevolato.

– Gestione separata INPS per i Lavoratori Autonomi e Partite IVA che vi aderiscono 

Per l’anno prossimo l’aliquota contributiva richiesta sarà del 27% anziché del 28%, come era stato previsto dal Decreto Milleproroghe.

– I vantaggi dal Jobs Act Autonomi: 

Si rivolge a diversi soggetti (professionisti iscritti alla gestione separata INPS e professionisti iscritti agli Albi). I vantaggi sono i seguenti:

a) prevista l’applicazione di interessi di mora in caso di ritardato pagamento della parcella;

b) prevista la totale deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale fino a un massimo di 10.000 euro;

c) prevista la deducibilità fino a 5.000 euro per le spese rivolte alla riqualificazione professionale, all’autoimprenditorialità e all’orientamento per il nuovo inserimento nel mondo del lavoro;

d) viene riconosciuta l’indennità di maternità INPS a prescindere dalla reale astensione dal lavoro. Per i bambini nati nel 2016, il congedo parentale si allunga di 6 mesi entro i primi 3 anni di età.

 

Ddl Concorrenza

Notariato (Artt. 27-30). Tali articoli contengono proposte sia di rafforzamento della concorrenza “interna” sia “esterna”, ossia di condivisione delle competenze con altre figure professionali.

L’art. 27, in particolare, contiene modifiche delle previsioni della legge di settore risalente al 1913.

Per favorire una maggiore concorrenza tra notai si è previsto di:

-eliminare il divieto di pubblicità;

-estendere il bacino di competenza del notaio dal distretto della Corte d’Appello al territorio regionale;

-è stata meglio disciplinata la gestione finanziaria degli importi incassati dai notai a titolo di imposte;

-eliminare il reddito minimo di 50 mila euro.

Con l’articolo 29 del Ddl, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della società a responsabilità limitata (SRL) semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, consentendo di utilizzare la scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

L’articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all’atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell’atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministro dello sviluppo economico.

Avvocati (Art. 28). Dal punto di vista della concorrenza esterna è stata introdotta la possibilità anche per gli avvocati di redigere gli atti relativi alle transazioni immobiliari non abitative sotto i 100mila euro, previo “rispetto” dei medesimi obblighi dei notai (richiesta registrazione atto, note trascrizione, liquidazione imposte, ecc.) e idonea copertura assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.

Per quanto riguarda la concorrenza interna al comparto, si è intervenuti sulla recente legge di settore (n. 247/2012), eliminando alcuni ostacoli alla libera prestazione delle professione. L’art. 26, lettere a) b) e c), ha introdotto la facoltà per gli avvocati di aderire a più di un’associazione eliminando, peraltro, le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista con l’abrogazione della disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell’associazione tra professionisti. Non può non dedursi un incentivo alla costituzione di associazioni multidisciplinari, in cui troveranno spazio non solo gli avvocati, ma anche altre figure professionali, nell’ottica di assicurare all’utente una serie di servizi complementari ed eterogenei, accrescendo la competitività nel mercato dei professionisti riguardati.

L’art. 26, lett. d), interviene inoltre, in linea con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, prevedendo la possibilità dell’ingresso di soci di capitale. Restano fermi, tuttavia, l’obbligo del rispetto del codice deontologico forense nonché la competenza in materia disciplinare dell’ordine di appartenenza.

L’ingresso di soci di capitale può rappresentare un mezzo importante negli studi legali di dimensioni medie di reperimento di risorse per l’innovazione tecnologica, la formazione e altri investimenti similari. E’ previsto il tetto di un terzo per i soci di capitale, mentre i restanti due terzi dovranno essere professionisti iscritti ai relativi albi di appartenenza (si codificano in tal modo le cd società multidisciplinari).

Da ultimo, l’art. 26, lett. f), prevede l’obbligatorietà del preventivo scritto anche in assenza di esplicita richiesta da parte del cliente: previsione quest’ultima di grande rilievo per la trasparenza e correttezza dei rapporti tra professionista e assistito.

Ingegneri (Art. 31). Tale articolo chiarisce la validità, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme della società di capitali. Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell’abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

In sostanza la norma chiarisce definitivamente la legittimità dei contratti che le società di ingegneria stipulano nel settore privato e precisa che il divieto di esercizio della professione in forma societaria, risalente ad una legge del 1939, è da ritenersi abrogato dal 1997, quando fu approvata la legge “Bersani” (i dubbi oltre per il quadro giuridico poco chiaro erano sorti a seguito di una sentenza del Tribunale di Torino di senso opposto del 2013). Nel settore privato le società di ingegneria potranno operare al pari di quanto previsto oggi per le commesse pubbliche, con alcune garanzie come l’obbligo di stipulazione di polizza assicurativa e l’indicazione nominativa dei responsabili dell’attività professionale (progettazione e simili).

Disegno Legge Concorrenza