Atti catastali e sentenze tributarie

INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAAtti catastali e sentenze tributarie: le istruzioni dell’Agenzia del Territorio.Con provvedimento del 17 luglio 2012 (allegato alla presente) il direttore dell’Agenzia del Territorio ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni Tributarie, passate in giudicato, che decidono controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensi

INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Atti catastali e sentenze tributarie: le istruzioni dell’Agenzia del Territorio.
Con provvedimento del 17 luglio 2012 (allegato alla presente) il direttore dell’Agenzia del Territorio ha definito le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni Tributarie, passate in giudicato, che decidono controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
L’aggiornamento degli atti catastali è effettuato al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
L’Ufficio provinciale competente procede, entro trenta giorni dalla notificazione dell’impugnazione, all’annotazione negli atti del catasto, relativamente a ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio.
Con le medesime modalità si procede all’annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviano la causa innanzi alle Commissioni tributarie. Negli atti catastali viene fatta altresì menzione, entro trenta giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva l’estinzione dell’intero processo.
Sulle modalità di aggiornamento degli atti del catasto, l’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio ingiudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definizione della decisione.
Tali disposizioni si applicano anche alle conciliazioni giudiziali con cui viene definita una controversia relativa alle operazioni catastali.
Alleghiamo copia del Provvedimento.


Atti catastali e sentenze tributarie”