Ass. Donne Geometra – La tutela dei creditori personali nella rinuncia all’eredità: inefficacia relativa e actio interrogatoria
Si pubblica l’informativa dell’Associazione Nazionale Donne Geometra – La tutela dei creditori personali nella rinuncia all’eredità: inefficacia relativa e actio interrogatoria.
La rinuncia all’eredità, prevista dall’art. 519 c.c., può essere contestata dai creditori personali del rinunziante qualora tale atto risulti lesivo dei loro diritti (art. 524 c.c.). In questo caso, i creditori hanno la facoltà di agire per rendere inefficace la rinuncia, al fine di soddisfare le proprie pretese sui beni ereditari. Si tratta di una tutela specifica volta a evitare che il rinunziante, mediante la rinuncia, sottragga beni ereditari alla garanzia dei creditori.
L’azione, qualora venga accolta, comporta una dichiarazione di inefficacia relativa della rinuncia. Questo significa che l’atto rimane valido tra il rinunziante e gli altri soggetti coinvolti nella successione, ma non nei confronti dei creditori che hanno esercitato l’azione.
Un aspetto rilevante evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. 33479/2021) riguarda l’estensione di questa tutela anche al caso in cui il diritto di accettare l’eredità venga meno per effetto dell’actio interrogatoria prevista dall’art. 481 c.c. Quest’ultima consente agli interessati di sollecitare il chiamato a dichiarare se intenda accettare o rinunciare all’eredità, evitando situazioni di incertezza giuridica. Qualora il chiamato non risponda entro il termine stabilito, perde definitivamente il diritto di accettare, rendendosi applicabile la tutela dei creditori in modo analogo.